Pietro
Leopoldo, per grazia di Dio, principe reale d'Ungheria
e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana
Con la più
grande soddisfazione dei Nostro paterno cuore Abbiamo
finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene
congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire
le reazioni, e mediante la celere spedizione dei
Processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei
veri Delinquenti, invece di accrescere il numero del
Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni,
e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo
venuti nella determinazione di non più lungamente
differire la riforma della Legislazione Criminale, con
la quale abolita per massima costante la pena di
Morte, come non necessaria per il fine propostosi
dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato
affatto I"uso della Tortura, la Confiscazione dei
beni dei Delinquenti, come tendente per la massima
parte al danno delle loro innocenti famiglie che non
hanno complicità nel delitto e sbandita dalla
Legislazione la moltiplicazione dei delitti
impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento
di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando
le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei
rispettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con
la pienezza della Nostra Suprema Autorità quanto
appresso.( ... )
LI. Abbiamo
veduto con orrore con quanta facilità nella passata
Legislazione era decretata la pena di Morte per
Delitti anco non gravi, ed avendo considerato che
l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al
privato ed al pubblico danno, la correzione del Reo
figlio anche esso della Società e dello Stato, della
di cui emenda non può mai disperdersi la
sicurezza nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che
non restino in libertà di commetterne altri, e
finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella
punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai
quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a
valersi dei mezzi più efficaci coi minor male
possibile al Reo; che tale efficacia e moderazione
insieme si ottiene più che con la Pena di Morte, con
la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un
esempio continuato, e non di un momentaneo terrore,
che spesso degenera in compassione, e tolgono la
possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la
possibile speranza di veder tornare alla Società un
Cittadino utile e corretto; avendo altresì
considerato che una ben diversa Legislazione potesse
più convenire alla maggior dolcezza e docilità di
costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo
Toscano, Siamo venuti nella determinazione di abolire
come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre
la Pena di Morte contro qualunque Reo, sia
presente, sia contumace, ed ancorché confesso, e
convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale
dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte
Vogliamo in questa parte cessate ed abolite.( ... )
Tale è la Nostra volontà, alla quale Comandiamo che
sia data piena Esecuzione in tutto il nostro Gran
Ducato, non ostante qualunque legge, Statuto,
Ordine, o Consuetudine in contrario.
Dato
in Pisa li 30 Novembre 1786.
Trascrizione del Proemio e dell’articolo LI (Abolizione della pena di
morte) della Legge di riforma criminale del 30
novembre 1786, n. LIX. |